Ricorso contro il Regolamento di esecuzione 2020/2151 dell’UE – Direttiva sui prodotti di plastica monouso SUPD Art. 7
L’11 marzo 2021, sette produttori di imballaggi in plastica, uniti attraverso le loro associazioni di categoria nazionali, hanno presentato un ricorso di annullamento davanti al Tribunale dell’Unione Europea ai sensi dell’articolo 263 del TFUE contro le nuove specifiche di marcatura per bicchieri monouso fatti interamente o parzialmente di plastica, come definiti nel Regolamento di esecuzione 2020/2151 della Commissione (“RE 2020/2151”) del 17 dicembre 2020. Il principio di questo requisito di marcatura deriva dall’articolo 7 della Direttiva sulla plastica monouso (UE) 2019/904 (“SUPD”).
I co-richiedenti, PACCOR, Flo, Dopla, ILIP, Aristea, Dart e Intraplas, si impegnano a fondo per gli obiettivi del Green Deal europeo e della Politica dell’Economia Circolare e hanno adottato a questo proposito varie iniziative di sostenibilità. Come settore, mirano a raggiungere un alto livello di materiale riciclato nei propri bicchieri per bevande e il relativo loro riciclo dopo l’uso. Ne consegue che bicchieri per bevande e i relativi imballaggi sono quindi già immessi sul mercato nell’Unione Europea con simboli e marcature ampiamente utilizzati dall’industria degli imballaggi e dei materiali a contatto con i prodotti alimentari per permettere e incoraggiare un corretto smaltimento, selezione e riciclaggio degli stessi.
I co-richiedenti ritengono che le specifiche di marcatura per bicchieri per bevande ora stabilite dalla Commissione nel regolamento di esecuzione 2020/2151 siano superflue e inadatte a raggiungere lo scopo della Direttiva sulle plastiche monouso, che è quello di prevenire e ridurre l’impatto di bicchieri per bevande sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, quando abbandonati dai consumatori, nonché di promuovere la transizione verso un’economia circolare.
Infatti, nonostante l’analisi della Commissione secondo cui gli articoli di plastica rappresentano un volume significativo dei rifiuti gettati in mare, i bicchieri per bevande sono risultati essere solo al 35° posto nella lista degli articoli più trovati sulle spiagge. A questo proposito i co-richiedenti osservano anche che la valutazione d’impatto fatta dal legislatore dell’UE prima dell’adozione della Direttiva sulle plastiche monouso, e in particolare dell’articolo 7, non si occupa di bicchieri per bevande.
Inoltre, le marcature aggiuntive adottate dalla Commissione per i bicchieri per bevande (pittogrammi e frasi informative sulla presenza di plastica) possono indurre in errore i consumatori sull’azione corretta da svolgere dopo l’uso del bicchiere. Rischiano quindi di essere controproducenti.
I co-richiedenti ritengono che le indicazioni scritte “Fatto in Plastica” o “Plastica nel Prodotto” nelle rispettive lingue ufficiali dello Stato membro in cui un bicchiere per bevande viene immesso sul mercato non tengano conto della libera circolazione di prodotti e consumatori nel mercato interno. Di conseguenza, è probabile che le marcature del prodotto siano nella lingua dell’acquirente iniziale e non in quella del consumatore che alla fine userà il bicchiere e sarà responsabile del suo smaltimento corretto. Di conseguenza, è probabile che le nuove marcature non riescano a raggiungere l’obiettivo della Direttiva sulle plastiche monouso di “informare i consumatori”. Le marcature potrebbero anche indurre facilmente in errore il consumatore nella scelta del modo corretto di smaltire i bicchieri dopo l’uso, specialmente per quanto riguarda quelli in bioplastica o cartoncino accoppiato. Questo è considerato potenzialmente molto dannoso per il rischio di contaminazione dei flussi di riciclo attualmente esistenti, ed infine per l’ambiente. L’obbligo di marcatura paradossalmente non raggiunge gli scopi della Direttiva sulle plastiche monouso e quelli del Green Deal europeo e della Politica dell’Economia Circolare. Inoltre, la nuova marcatura richiesta è sproporzionata per i bicchieri per bevande fatti interamente di plastica, poiché i consumatori sono già consapevoli di bere da un prodotto di plastica. La Commissione non ha fatto ricorso all’opzione meno onerosa anche se aveva una chiara scelta riguardo alle misure alternative che avrebbero potuto essere adottate.
Qual è l’obiettivo?
L’obiettivo del ricorso è stabilire l’illegittimità dei requisiti di marcatura previsti nel Regolamento di esecuzione 2020/2151 per bicchieri per bevande, ed il relativo annullamento. I co-richiedenti cercano di spingere la Commissione a riconsiderare le marcature ora imposte al fine di avere altre misure e intraprendere altre azioni migliori, giustificate e appropriate, per incoraggiare efficacemente il riciclaggio e il recupero di bicchieri per bevande parzialmente e interamente fatti di plastica e per ridurre l’inquinamento marino da rifiuti di prodotti di plastica monouso. I co-richiedenti ritengono che la Commissione dovrebbe promuovere gli accordi settoriali già esistenti che si dimostrano efficaci, promuovere il giusto atteggiamento comportamentale dei consumatori e fornire un solido ambiente legale per e con produttori, commercianti, riciclatori lungo tutta la catena del valore, e lavorare insieme verso la circolarità dei prodotti monouso che sono fatti interamente o parzialmente di plastica. A questo proposito i co-richiedenti ritengono anche che l’articolo 7 della Direttiva sulle plastiche monouso debba essere riconsiderato, perché i bicchieri per bevande sono probabilmente aggiunti illegittimamente ai prodotti soggetti agli obblighi di marcatura ivi definiti.
Il ricorso di annullamento non ha effetto sospensivo, quindi gli obblighi di marcatura devono comunque essere applicati dal 3 luglio 2021 fino alla sentenza finale. Indipendentemente dall’opzione di chiedere un provvedimento provvisorio in questo senso, l’obiettivo dei sette produttori di imballaggi di plastica è in particolare anche quello di rendere gli altri attori della catena del valore, come i distributori, brand owners e le aziende della ristorazione consapevoli dell’impatto che le marcature possono avere anche sulle loro attività. Una volta pubblicato l’annuncio formale del presente ricorso di annullamento nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, i terzi interessati possono chiedere al Tribunale dell’Unione Europea di essere ammessi al procedimento come parti intervenienti. A tal scopo, devono dimostrare un “interesse legittimo” nell’esito del procedimento.
Una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea è attesa tra circa 2 anni.